La Corte di Cassazione ha affermato che nell'ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore, si deve procedere all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Non è invece consentito al Questore adottare un secondo ordine di allontanamento nei confronti degli extracomunitari clandestini recidivi.
È intenzione del legislatore, infatti, ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione, adottato nei confronti dello straniero clandestino già condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine del questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Ciò al fine di evitare che gli immigrati, disobbedienti ad un precedente ordine di uscire dal territorio italiano, siano processati e condannati più volte per lo stesso reato.
La decisione si allinea ad una precedente pronuncia che aveva detto negato la possibilità di arresto degli immigrati irregolari che disobbediscono più volte al foglio di via (Cassazione, sentenza del 16 agosto 2006, n. 19436).