L’espulsione è un provvedimento che intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato e viene disposto quando non sussistono le condizioni per la permanenza in Italia.
Esistono due tipi di espulsione:
Espulsione amministrativa
L'espulsione amministrativa può essere disposta dal:
Disposta dal Ministro dell'Interno
(Articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/1998)
Quando
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Essa può riguardare anche uno straniero non residente nel territorio dello Stato.
Esecuzione
Mediante accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, previa convalida dell’espulsione da parte del giudice di pace.
Ricorso
Entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio.
Disposta dal Prefetto
(Articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/1998)
Quando
Nei confronti dello straniero:
- entrato clandestinamente;
- che non ha richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso;
- con il permesso scaduto da più di 60 giorni che non ha chiesto il rinnovo in assenza di cause di forza maggiore (da documentare);
- con il permesso revocato o annullato;
- che non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere sospettato dalla polizia di vivere con soldi illegali (art. 13 legge 646/82), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
- sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 legge 327/88), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
- espulso con un foglio di via che non se ne è andato entro 15 giorni;
- espulso e rientrato in Italia prima di 5 anni, senza la speciale autorizzazione del Ministero degli Interni.
Esecuzione
Sono previste due modalità di esecuzione:
- mediante accompagnamento coattivo immediato alla frontiera. In tal caso, l'espulsione deve essere convalidata dal giudice di pace territorialmente competente.
- mediante l’intimazione a lasciare il territorio entro un limite di tempo stabilito, in genere di 15 giorni. Se lo straniero non lascia l'Italia entro il tempo stabilito, commette reato e diventa destinatario di una seconda espulsione.
Ricorso
Entro 60 giorni al Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.
Espulsione disposta dall'Autorità Giudiziaria
L'Autorità Giudiziaria può disporre l'espulsione dello straniero a titolo di:
Espulsione come misura di sicurezza
(Articolo 15 del Decreto Legislativo n. 286/1998)
Quando
Nei confronti dello straniero:
- condannato alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale e considerato "socialmente pericoloso" (ossia quando è probabile che commetta nuovi reati).
Tale espulsione non può essere disposta se al condannato viene concessa la sospensione condizionale della pena o in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).
L’espulsione a titolo di misura di sicurezza viene applicata dal giudice contestualmente alla condanna.
La misura di sicurezza è revocata in qualsiasi momento, qualora cessi la pericolosità sociale del soggetto.
Esecuzione
Accompagnamento coattivo alla frontiera.
Ricorso
I mezzi previsti dal Codice di procedura penale
Espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione
(Articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/1998)
Quando
Nei confronti dello straniero:
- condannato (anche in caso di patteggiamento) per un reato non colposo e:
- si trovi in taluna delle situazioni che consentono l'espulsione amministrava da parte del Prefetto (ingresso o soggiorno illegale);
- il giudice ritenga di irrogare una pena detentiva non superiore a due anni;
- non ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale della pena;
- condannato per il reato di cui all’articolo 10-bis[1] del Testo unico e non ricorrono le cause ostative che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera (indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, necessità di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all'acquisizione di documenti per il viaggio).
Esecuzione
Accompagnamento coattivo alla frontiera.
A tale espulsione consegue il divieto di reingresso per un periodo non inferiore a 5 anni.
Ricorso
I mezzi previsti dal Codice di procedura penale
Espulsione come misura alternativa alla detenzione
(Articolo 16, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/1998)
Quando
Nei confronti dello straniero:
- identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residuale, non superiore a 2 anni, e che si trovi in taluna delle situazioni che consentono l'espulsione amministrativa da parte del Prefettp (ingresso o soggiorno illegale).
L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale (si tratta di delitti di particolare gravità), ovvero i delitti previsti dal Testo Unico.
Viene disposta dal magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato.
Se la persona rientra nel territorio dello Stato prima dello scadere dei termini previsti dall’espulsione, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
Esecuzione
Accompagnamento coattivo alla frontiera.
Ricorso
Entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale decide entro venti giorni dalla presentazione del ricorso.
Note
- ^ Art. 10-bis -Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.