La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, ai fini dell'ammissione al beneficio dell’esdebitazione, di cui all'articolo 142 della Legge fallimentare, il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso.
Pertanto, è sufficiente che sia pagato, al termine della procedura fallimentare, anche solo una parte dell'intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 novembre 2011, n. 24214).