La Legge n. 160/2016 di conversione del Decreto Legge n. 113/2016 ha introdotto la possibilità di riaprire i piani di rateizzazione per i quali si era verificata decadenza alla data del 1 luglio 2016.
Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1 luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) o di omessa impugnazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 218/1997.
Per accedere a questa possibilità non è più richiesto, come invece era prima, che il contribuente versi tutte le pregresse rate scadute.
Per espressa previsione normativa, infatti, la nuova dilazione viene concessa anche se "all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate".
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016, e quindi entro il 20 ottobre 2016.
Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.
Una ulteriore novità introdotta dalla Legge n. 160/2016 è l'innalzamento da 50.000 a 60.000 euro della soglia oltre la quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.
In altre parole, se la rateizzazione viene chiesta per un importo che non supera 60.000 euro, non è necessario presentare l'isee.