La Commissione tributaria provinciale di Aosta, con la recentissima sentenza n. 22/03/2011 depositata il 15.12.11, ha dichiarato la nullità di una iscrizione ipotecaria, richiesta da Equitalia Nomos s.p.a., in quanto la detta iscrizione non era mai stata comunicata al contribuente.
Afferma infatti la Commissione che il procedimento di iscrizione ipotecaria produce indubbiamente un "provvedimento restrittivo della sfera giuridica dell'interessato, derivante da un credito di natura fiscale, ed è altrettanto evidente che tale attività non può non rientrare nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, recate dalla Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss. Mm., con particolare riferimento agli articoli 8 e 21 bis, e delle norme in materia di diritti del contribuente recate dalla Legge 27/7/2000 n. 212, con particolare riferimento agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, e 17. La stessa Agenzia delle Entrate, con nota n. 63936 del 17/4/2003, ha previsto l'onere di informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione ipotecaria. Consegue la nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria per inosservanza delle norme richiamate".