La duplicazione abusiva di un programma per elaboratore integra il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della Legge n. 633/41, anche se tale duplicazione non è finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali.
La Cassazione infatti ha precisato che è sufficiente il fine del "profitto" affinchè la riproduzione di software dia luogo al reato di cui all’art. 171 bis comma 1 citato.
Pertanto la condotta suddetta è punita anche qualora abbia il solo scopo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale.