In materia di espulsione dello straniero, l'articolo 13, comma 13, del Decreto Legislativo n. 286/98 prevedeva che il divieto di reingresso aveva di regola una durata di dieci anni, salvo che il decreto di espulsione non indicasse una minore durata, comunque non inferiore a cinque anni.
Tale previsione tuttavia era in contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con l'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui la durata del divieto non può superare i cinque anni.
Tale direttiva ha acquisito efficacia diretta nell'ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010, per scadenza dei termini di adeguamento.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea, quindi, con la nota pronuncia del 28 aprile 2011, nella causa El Dridi, ha accertato l'incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione con la citata direttiva.
Conseguentemente la Cassazione, facendo applicazione appunto della Direttiva 2008/115/CE e richiamando la sentenza della Corte di Giustizia, ha ritenuto che non sia più previsto come reato il reingresso nel territorio dello Stato del soggetto già espulso che si verifichi oltre il termine di cinque anni dall'avvenuta espulsione (Cassazione, sentenza del 13 marzo 2012, n. 12220).
Va evidenziato che questo principio si applica anche alle espulsioni emesse prima che la Direttiva 2008/115/CE diventasse efficace in Italia, e quindi prima del 25 dicembre 2010.