Prima della sentenza costituzionale n. 22/2018, l'articolo 120 del Codice della strada prevedeva che la condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (ossia i delitti di detenzione o spaccio di sostanze stupefacente) è motivo ostativo al rilascio della patente di guida o di revoca della stessa ove già rilasciata, purchè non siano trascorsi oltre tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.
Orbene, si è posta la questione se tale disposizione sia applicabile anche nel caso di condanna per il reato più lieve di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR n. 309/90, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 146/2013 e dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 36/2014.
E infatti, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sopra indicate, sarebbe stata introdotta una nuova figura di reato (articolo 73, comma 5), cioè una fattispecie di lieve entità, corrispondente alla precedente circostanza attenuante, la quale avrebbe determinato l'effetto, in base al principio del trattamento più favorevole al reo, di modificare e/o di superare l'automatismo, previsto dall'articolo 120 del Codice della Strada.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, nonostante la riformulazione dell'articolo 73, ha ritenuto comunque applicabile la sanzione amministrativa della revoca della patente anche per la più lieve fattispecie di cui al comma 5, in ragione del fatto che l'articolo 120 del Codice della strada è rimasto sostanzialmente invariato, operando quindi indipendentemente dalle modifiche introdotte nella materia penale e senza porre alcuna distinzione tra le varie diverse fattispecie contemplate dal citato articolo 73 (Consiglio di Stato, sentenza del 25 luglio 2017, n. 3673).
Ad avviso dei giudici amministrativi, quindi, sarebbe evidente l'intenzione del legislatore di non attribuire rilevanza alla diversa gradazione delle condotte penalmente rilevanti, delineate dall'articolo73 del DPR n. 309/1990.
In altri termini la distinzione delle condotte previste da tale disposizione, rileva in sede penale, ma non rileva in sede amministrativa.
Da ciò consegue che, ai fini dell'applicazione del predetto articolo 120 del Codice della strada, la misura della revoca della patente consegue a qualsiasi condanna per le fattispecie di reato previste dall'articolo 73 del DPR n. 309/1990.
Neppure può ravvisarsi un contrasto tra l'articolo 120 e i principi costituzionali di ragionevolezza e di razionalità, in quanto - afferma il Consiglio di Stato - non appare manifestamente irragionevole che il legislatore, ai fini della sanzione della revoca della patente di guida, abbia tenuto conto della perdita dei "requisiti morali", nonché dell'esigenza di tutelare l'interesse pubblico della sicurezza stradale.
La situazione tuttavia è cambiata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018, che ha escluso ogni possibilità di automatismo.