Con due recenti pronunce il Tribunale di Roma (decreto del 17 marzo 2017, n 2176) e il Tribunale di Pordenone (decreto del 16 marzo 2017) hanno ritenuto che non occorre l'autentica notarile per gli accordi aventi ad oggetto la cessione di un immobile, conclusi nell'ambito della negoziazione assistita.
In tale ipotesi, infatti, è sufficiente, secondo le citate pronunce, l'autentica delle firme ad opera dei difensori delle parti.
In particolare, viene richiamato l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge n. 132/2014 che appunto attribuisce all'avvocato il potere di autenticare l'accordo raggiunto nell'ambito della negoziazione assistita.
Inoltre, l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita è equiparabile ad un provvedimento giudiziale (ad esempio al decreto di omologa delle condizioni di separazione), il quale certamente non necessita di autentica delle firme da parte di altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione nei registri pubblici (laddove prevedano trasferimenti immobiliari).
Pertanto, in forza della detta equiparazione, deve ritenersi che anche gli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita (al pari di un provvedimento giudiziale) possano essere trascritti nei pubblici registri, senza necessità di passare attraverso l'ulteriore figura professionale del notaio.
Se così non fosse, verrebbero frustrati gli obiettivi di maggiore efficienza e funzionalità della giustizia civile, prefissi dal Decreto Legge n. 132/2014.
Le pronunce suddette si pongono in contrasto con l'orientamento (in verità dominante) secondo cui il potere di autentica riconosciuto agli avvocati in sede di negoziazione assistita sarebbe finalizzato esclusivamente alla successiva trasmissione all'ufficiale di stato civile per i conseguenti provvedimenti anagrafici, mentre un analogo potere certificativo non sarebbe riconosciuto ai difensori ai fini delle trascrizioni immobiliari.
Ne consegue che, secondo tale orientamento, gli accordi di negoziazione assistita che prevedono trasferimenti immobiliari, dovranno comunque essere autenticati da un notaio affinchè possano essere trascritti in Conservatoria (Tribunale di Genova, decreto dell'8 aprile 2016, n. 105; Tribunale di Catania, ordinanza del 24 novembre 2015; Tribunale di Napoli, decreto del 29 gennaio 2016, n. 477).