L'articolo 368 del Codice penale (che prevede il reato di calunnia, punisce colui che incolpa taluno di un reato, sapendolo innocente, mediante denuncia o dichiarazione resa all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che ad essa abbia l'obbligo di riferire.
Nel caso in cui, nella richiesta di risarcimento del danno indirizzata alla Compagnia Assicuratrice, si incolpi taluno dei reati di lesioni colpose od omissione di soccorso, non sussite il reato di calunnia.
Ebbene le Assicurazioni sono soggetti privati, che, pertanto, non hanno l'obbligo, bensì soltanto la facoltà di riferire all'Autorità Giudiziaria le ipotesi di reato (articolo 333 del Codice di procedura penale).
La calunnia pertanto non sussiste.