In tema di notificazioni di atti a mezzo posta, l’articolo 4, comma 1, della Legge 20 novembre 1982, n. 890, prevede che l’avviso di ricevimento di piego raccomandato, completo in ogni sua parte, nonché munito di bollo dell’ufficio postale con la data del giorno di consegna, sia spedito, in raccomandazione, all’indirizzo predisposto dall’ufficiale giudiziario mentre, al comma 3 della citata disposizione, si afferma che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione.
Ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge, inoltre, è previsto che l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, sebbene dichiarato fallito, e che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbano essere firmati dalla persona alla quale è effettuata la consegna.
Nel caso in cui la consegna del plico sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma del ricevente deve essere apposta su entrambi i suddetti documenti (avviso di ricevimento e registro di consegna), con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, e l’indicazione se trattasi di familiare o di convivente, anche temporaneo, addetto alla casa o al servizio, portiere o vicino di casa.
Premesso il quadro normativo, possiamo fare le seguenti precisazioni.
Se l'avviso di ricevimento non è affatto firmato, la notifica deve ritenersi nulla, in quanto risulta violato l'articolo 7 della Legge 20 novembre 1982, n. 390, che prevede appunto la necessità della sottoscrizione da parte del ricevente.
Se invece l'avviso di ricevimento contiene una firma, sia pure illegibile, la notifica deve ritenersi valida in quanto la normativa citata non prevede la necessità di una firma leggibile da parte del ricevente. Inoltre, se non sono specificate le generalità della persona consegnataria del plico, si presume che la consegna sia stata fatta al destinatario (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 27 aprile 2010, n. 9962).