L'articolo 155 quater del codice civile, introdotto dalla Legge n. 54/2006, stabilisce che "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".
Il riferimento all'interesse dei figli conferma che il godimento della casa familiare è generalmente finalizzato alla tutela della prole.
Il provvedimento di assegnazione ha, infatti, una funzione prevalentemente conservativa, in quanto è volto a soddisfare il preminente interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini familiari.
Lo scopo è dunque quello di salvaguardare le abitudini di vita, la rete di relazioni e la stabilità della prole, che dipendono certamente anche dal contesto spaziale in cui vive.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Aosta, con sentenza del 16 febbraio 2010, n. 77, con cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, in comunione tra i coniugi, in via esclusiva alla moglie in quanto affidataria dei figli minori.