Nell'ambito della rateizzazione di una pretesa tributaria, sulle sanzioni non sono mai dovuti gli interessi di mora (Cassazione, ordinanza del 22 giugno 2018 n. 16553).
Sulla base di questo principio, la Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia della riscossione, che al contrario in caso di rateizzazione applica - illegittimamente - gli interessi sulle sanzioni, oltre che sul capitale.
Secondo l'Agenzia della riscossione, questo sarebbe consentito dall'articolo 21 del D.P.R. n. 602/73, che stabilisce che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso del 6%.
La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che il citato articolo 21 va coordinato con l'articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 secondo cui "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi".
Tale ultima norma deve considerarsi di natura "eccezionale" e pertanto prevale sulla regola generale di cui al detto articolo 21, invocata dall'Agenzia della riscossione.
In conclusione, in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali, non si possono applicare gli interessi sulle sanzioni, ma solo sul capitale, in forza del divieto posto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevalente rispetto all'articolo 21 del D.P.R. n. 602/73.