E' noto che l'omesso versamento dei contributi previdenziali (oltre una certa soglia di legge, che ad oggi è pari ad € 10.000) integra il reato previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463.
Il reato in questione, tuttavia, si configura solo laddove i contributi omessi si riferiscono a lavoratori subordinati e non anche ad agenti di commercio, come di recente affermato dalla Cassazione con sentenza del 3 luglio 2017, n. 31900.
Infatti, l'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 463/83, espressamente prevede: "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti … 2. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000,00 è punito …".
La norma letteralmente si riferisce solo ed esclusivamente alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e non anche ad altre forme di ritenute previdenziali.
L'agente di commercio non può considerarsi lavoratore dipendente, ma autonomo o parasubordinato, tanto che la sua attività può essere assoggettata ad IRAP ("In tema di IRAP, l'esercizio di attività di agente di commercio di cui all'art. 1, della I. n. 204 del 1995 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, della prova dell'assenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione" - Cassazione, ordinanza dell' 11 aprile 2017, n. 9325).
Va anche evidenziato che l'articolo 33, comma 1, della Legge n. 12/1973 prevedeva in via autonoma il reato di omesso versamento dei contributi per gli agenti o rappresentanti di commercio, ma tale reato è stato poi depenalizzato.
Attualmente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del regolamento ENASARCO, l'omissione dei pagamenti è sanzionata in via amministrativa: "I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista".
Per quanto sopra esposto, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "L'omesso versamento dei contributi ENASARCO per gli agenti di commercio non configura il reato di cui all'art. 2, d. I. 12 settembre 1983, n. 463, previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non anche per altre omissioni relative a lavoratori non dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa dall'art. 36 del regolamento ENASARCO” (Cassazione, sentenza del 3 luglio 2017, n. 31900).