In tema di crisi familiare, la regola primaria per la regolamentazione dei rapporti genitori/figli è quella dell'affidamento condiviso, in quanto la stessa è stata ritenuta maggiormente idonea a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli.
A tale regola si può derogare solo in casi eccezionali di particolare gravità.
Al riguardo, la mera conflittualità tra i genitori non è stata ritenuta sufficiente per giustificare l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 3 dicembre 2012, n. 21591.
La Cassazione in particolare ha ribadito che l'unico motivo che può giustificare la deroga del regime di affidamento condiviso è il contrasto dello stesso con l'interesse preminente del minore, contrasto che, nel caso esaminato (caratterizzato solo da un'accesa conflittualità tra i coniugi), non era stato ravvisato.