Il trasferimento all'estero del genitore affidatario dei figli minori, certamente, compromette il diritto di visita dell'altro genitore, che quindi potrà legittimamente negare il consenso al rilascio del passaporto e all'espatrio del figlio minore.
Del resto, il trasferimento all'estero compromette non solo il diritto di visita dell'altro genitore ma anche il diritto del minore a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Ne consegue che il rilascio del passaporto in favore del minore non può essere autorizzato, senza il preventivo vaglio del Tribunale ordinario, cui è possibile ricorrere ai sensi del'articolo 710 del Codice di procedura civile o 155, comma 3, del Codice civile (Tribunale di Bari, sentenza del 9 gennaio 2003).