In tema di abusi edilizi, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla dibattuta questione della legittimità dell'ordine di demolizione per quegli abusi molto risalenti nel tempo (Consiglio di Stato, sentenza del 18 maggio 2015, n. 2512).
In tali ipotesi, infatti, ci si chiede se il tempo trascorso possa aver ingenerato nel proprietario una qualche forma di affidamento sulla regolarità della costruzione, rendendo così illegittimo l'ordine di demolizione.
Sul punto si sono formati due orientamenti.
Il primo orientamento
Secondo la giurisprudenza, l'ordine di demolizione è un atto dovuto, per cui il Comune deve necessariamente emetterlo a fronte di un abuso edilizio, senza che vi sia alcuno spazio di tutela per l'eventuale affidamento del privato.
In altre parole, il protrarsi del tempo non può in alcun modo sanare una situazione illegittima.
L'ordinanza di demolizione, infatti, può essere motivata semplicemente con il riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario introdurre ulteriori motivazioni, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico.
Il secondo orientamento
Secondo la dottrina, invece, l'ordine di demolizione non può validamente essere emesso laddove sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, durante il quale l'Amministrazione preposta alla vigilanza è rimasta del tutto inerte.
In tale circostanza, l'ordinanza di demolizione, laddove emessa, dovrà essere sorretta da una più articolata motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, diverso da quello del mero ripristino della legalità e idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
La pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 2512/2015)
Con la sentenza citata n. 2512/2015 il Consiglio di Stato sembra aderire al secondo orientamente, affermando la necessità di un obbligo motivazionale più stringente nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza della commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, tali da evidenziare una posizione di legittimo affidamento del privato ("l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato").
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