Il contribuente può impugnare dinanzi alla Commissione tributaria il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992).
Nel caso di rifiuto espresso, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto di rifiuto.
Nel caso di rifiuto tacito, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Il ricorso deve essere notificato all'Ente che ha emesso il provvedimento di rifiuto tramite ufficiale giudiziario o direttamente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla spedizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare, nella segreteria della Commissione tributaria competente, l'originale del ricorso notificato tramite l'ufficiale giudiziario oppure copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.