Le norme
Il decreto legislativo n. 159/2015 ha introdotto importanti novità in materia di rateizzazione per debiti nei confronti dell'Agente della riscossione.
In particolare l'articolo 10 ha modificato alcune disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disponendo come segue:
"Art. 10 Dilazione di pagamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta', concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta'.;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "l-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.";
3) al comma 3, la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.";
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.";
5) al comma 4, dopo la parola: "dilazione" sono aggiunte le seguenti: "ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore";
b) all'articolo 39, comma 2, le parole: "; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione" sono soppresse".
Presentazione della domanda
Per accedere alla rateizzazione, è necessario presentare una specifica richiesta con l'apposito modulo, direttamente presso gli sportelli Equitalia o a mezzo raccomandata a.r., o anche on line per i debiti fino a 50.000 euro.
La rateizzazione può essere richiesta anche da chi sia già incorso in decadenza (per il mancato pagamento di almeno otto rate consecutive di una precedente dilazione), a condizione che:
- la decadenza si sia verificata nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della norma, ossia tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015;
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 21 novembre 2015.
Il contribuente può scegliere tra:
- un piano a rate costanti
- un piano a rate crescenti, nella prospettiva di un miglioramento della propria condizione economica.
La rateizzazione può essere accordata con un piano ordinario, fino a 72 rate, o con un piano straordinario, fino a 120 rate.
Piano ordinario (fino a 72 rate)
Se il debito non supera 50.000 euro, non è necessario allegare alcuna documentazione per giustificare la situazione di difficoltà economica.
Se invece il debito supera 50.000 euro oppure il debitore già fruisca di una dilazione il cui importo residuo, cumulato alle somme per cui è richiesta la nuova rateizzazione, superi la suddetta soglia, il debitore dovrà documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Piano straordinario (fino a 120 rate)
Per ottenere una rateizzazione
fino a 120 rate è necessario possedere i requisiti indicati dal
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente.
Il piano straordinario può essere concesso se ti trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla tua responsabilità, e a condizione che l'importo della rata sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della situazione reddituale (Isr) rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dello stesso nucleo.
Benefici
La concessione della rateizzazione produce i seguenti benefici:
- non potranno essere avviate nuove azioni esecutive sin dalla presentazione della domanda;
- non potranno esseri iscritti ipoteca e fermo amministrativo sin dalla presentazione della domanda (fatti salvi però i provvedimenti già adottati);
- il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le Pubbliche Amministrazioni.
Decadenza
Per le rateizzazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può essere ammessi ad un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Attenzione: se si tratta di rateizzazione concessa a chi era già incorso in decadenza tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, la nuova decadenza si verificherà per il mancato pagamento di sole due rate.
Inoltre è stato introdotto il principio del "lieve inadempimento", ossia il ritardo nel versamento non superiore a cinque giorni, oppure il versamento di una rata per un importo più basso, se lo scostamento non supera il tre per cento, con un tetto massimo di 10.000 euro di differenza tra quanto dovuto e somma pagata.
Il lieve inadempimento non viene considerato ai fini della decadenza.
Chi ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa, può legittimamente sospendere i pagamenti.
Tuttavia, se al termine del periodo di sospensione il debito risulta confermato, dovranno essere comunque calcolati gli interessi maturati nel periodo di sospensione.