Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

La regolarizzazione di colf e badanti

Pubblicata in: Immigrazione

Al via la sanatoria di colf e badanti: dal 1° settembre 2009, infatti, potranno essere presentate le domande per la regolarizzazione di colf e badanti, anche se extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

  1. Introduzione
  2. Quali lavoratori possono essere regolarizzati?
  3. Chi può chiedere la sanatoria?
  4. Versamento del contributo di € 500,00
  5. Quando va presentata la domanda?
  6. Dove presentare la domanda?
  7. Gli effetti della normativa sui procedimenti penali

Introduzione

La Legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, prevede all'art. 1-ter la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro in nero.

Vediamo le condizioni e la procedura per la regolarizzazione.

La procedura per la regolarizzazione può essere sintetizzata in tre fasi:

  • Versamento di euro 500,00 euro per ogni lavoratore (comunque al massimo una colf e due badanti per ogni nucleo familiare).
  • Dal 1° settembre al 30 settembre presentazione della domanda;
  • Dal 1° ottobre in avanti verifica della documentazione e stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

Quali lavoratori possono essere regolarizzati?

Possono essere regolarizzati i lavoratori che siano adibiti:

  1. ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
  2. ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Può trattarsi di lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale. La regolarizzazione può riguardare dunque anche gli stranieri clandestini, privi del permesso di soggiorno.

La domanda di regolarizzazione e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad un lavoratore per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due lavoratori per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Attenzione: al fine dell'ottenimento della sanatoria, i lavoratori dovevano essere occupati irregolarmente, alla data del 30 giugno 2009, da almeno tre mesi (quindi dal 1 aprile 2009), e devono essere ancora occupati alla data di presentazione della dichiarazione.

Questo requisito viene dichiarato dal datore di lavoro, sotto la sua responsabilità, all'atto di presentazione della domanda.

 

Non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari:

  1. nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
  2. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  3. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

Chi può chiedere la sanatoria?

Possono richiedere la sanatoria i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Versamento del contributo di € 500,00

Prima di presentare la domanda è necessario versare un contributo forfetario di euro 500,00. Il contributo è dovuto per ciascun lavoratore.

Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Il versamento può essere effettuato, presentando il modello F24 allegato, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.

Il versamento effettuato coprirà i costi dell'amministrazione per la pratica e i contributi del lavoratore per il periodo compreso fra l'aprile e il giugno dell'anno in corso. La data di inizio del rapporto è infatti fissata all'1 aprile 2009 salvo l'indicazione che il rapporto di lavoro sia iniziato precedentemente. In questo caso si dovranno poi pagare i contributi per il periodo precedente.

Quando va presentata la domanda?

I datori di lavoro possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro a partire dal 1° settembre 2009 ed entro il 30 settembre 2009.

Non è previsto un tetto di accoglimento delle domande; saranno cioè accolte tutte quelle con i corretti requisiti. Non è necessario dunque concentrare le domande nei primi giorni di settembre per assicurarsi i primi posti in ordine cronologico.

Dove presentare la domanda?

I datori di lavoro possono presentare la domanda:

  1. all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
  2. allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui diremo tra poco.

La dichiarazione per i lavoratori extracomunitari è presentata, con modalità informatiche,nei termini sopra indicati, e deve contenere, a pena di inammissibilità:

  1. i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
  2. l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
  3. l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
  4. l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
  5. l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo indicato nel punto 2 (a partire dal 1 aprile 2009);
  6. la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  7. la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  8. gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di euro 500,00.

La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività sopra indicate, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

La data della dichiarazione e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

Lo sportello unico per l'immigrazione verifica l'ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 500,00.

Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza (ossia per uno o due badanti) deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza,, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS che iscriverà il lavoratore e fornirà i bollettini trimestrali per pagare i contributi.

Infine il lavoratore provvederà al ritiro del permesso di soggiorno.

Gli effetti della normativa sui procedimenti penali

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività indicate al punto 2) per le violazioni delle norme:

  1. relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
  2. relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione suddetta cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

Nelle more della definizione del procedimento di emersione, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei seguenti casi:

  1. lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
  2. lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  3. lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni suddette.

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.