Le norme
La Legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha introdotto nel Codice penale una nuova causa di estinzione del reato.
Precisamente si tratta del nuovo articolo 162 ter del Codice penale rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", il quale prevede la possibilità per l'imputato di ottenere una sentenza di proscioglimento laddove abbia risarcito (o anche solo offerto di risarcire) il danno alla parte offesa.
Vediamo più nel dettaglio come opera la detta causa di estinzione.
Ambito di applicazione
Tale causa di estinzione si applica esclusivamente ai reati procedibili a querela soggetta a remissione.
La procedura
Affinchè possa riconoscersi l'estinzione del reato è necessario che l'imputato, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:
- riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento;
- eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Sul punto, la norma prevede che debbano essere sentite le parti e la persona offesa, evidentemente al fine di accertare che le condotte riparatorie siano effettivamente tali.
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del Codice civile, formulata dall'imputato, anche qualora tale offerta non sia stata accettata dalla persona offesa. In tal caso, sarà il giudice a valutare la congruità della somma offerta, e in caso di valutazione positiva, dichiarerà estinto il reato (nonostante la mancata accettazione della parte offesa).
Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1208 del Codice civile, affinché l'offerta sia valida è necessario:
- che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
- che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
- che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
- che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
- che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
- che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
- che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
L'estinzione del reato per condotte riparatorie non esclude la confisca nei casi in cui essa è obbligatoria ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del Codice penale.
I termini
Come sopra detto, la condotta riparatoria deve essere posta in essere prima che sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado.
Tuttavia, è possibile derogare a tale termine nel caso in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità di adempiere per fatto a lui non addebitabile.
Chiaramente dovrà dimostrare i motivi del mancato adempimento, a lui non imputabili, e chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
I procedimenti pendenti
Le disposizioni dell'articolo 162 ter del Codice penale si applicano anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore, anche se è stato già dichiarato aperto il dibattimento di primo grado.
E' necessario però che l'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 162 ter, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità (non avendo la Corte di Cassazione entrare nel merito dell'adeguatezza delle condotte riparatorie), potrà chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle riparazioni (o in alternativa, un termine di sei mesi come sopra detto, dimostrato l'impossibilità di adempiere, per fatto a lui non imputabile).