In tal senso si è espressa la Cassazione, con la sentenza del 14 febbraio 2013, n. 3642.
In particolare, precisa la Cassazione, la vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare ex articolo 246 del Codice di procedura civile.
Infatti, chi è privo della capacita di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l'intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un "posterius" rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell'interesse previsto dall'articolo 246 del Codice di procedura civile come causa di incapacità a testimoniare.