Nel caso di specie lo straniero (cittadino cinese) aveva chiesto il visto di ingresso per frequentare un "corso ordinario di lingua e cultura italiana" presso l'Università per stranieri di Siena.
Il Consolato ha rifiutato il visto con la motivazione "per mancanza dei requisiti".
Secondo il T.A.R. del Lazio, tale locuzione è inidonea a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formata la volontà dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (T.A.R. del Lazio, sentenza n. 556/2008).
L'Amministrazione ha quindi violato l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, il quale consente di derogare all'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'articolo 3 della Legge n. 241 del 1990, solo per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e con espressa eccezione per le domande di visto presentate ai sensi – tra gli altri – dell'articolo 39 del medesimo decreto legislativo, ossia per i casi di richiesta del visto per motivi di studio.
Il rifiuto del visto è stato pertanto annullato.