Il TAR del Lazio, con la recente sentenza del 1 marzo 2017, n. 3309, ha evidenziato i requisiti per ottenere il visto di ingresso per motivi di affari.
A tal proposito, va richiamato prima di tutto l'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/98, secondo cui, in via generale per ogni tipologia di visto di ingresso, lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".
L'articolo 5, comma 6, del d.P.R. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalità del viaggio".
Secondo il Codice Comunitario dei visti, istituito con il Regolamento CE del 13 luglio 2009, n. 810/2009, il visto è rifiutato nei casi previsti dall'articolo 32, e, specificamente, quando il richiedente: "… ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto; …vii) …oppure, qualora vi siano ragionevoli dubbi… sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri …”.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto interministeriale n. 850/2011 "i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto".
Orbene, entrando nello specifico del visto di ingresso per affari, deve quindi farsi riferimento al punto 2 dell'allegato A, il quale dedicata una rubrica ad hoc al "Visto per "affari" (V.S.U.), per il quale prevede che: "Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
b) la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;
c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia; e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l'attività che sarà svolta dallo straniero invitato.
Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente”.
Nel caso esaminato dal TAR, in particolare, sono state ritenute rilevanti le seguenti circostanze, a titolo esemplificativo: la presentazione di domande di visto per eventi analoghi a quelli cui lo straniero intendeva partecipare; il pagamento integrale della tassa di iscrizione all'evento di interesse; la conoscenza della lingua (circostanze che nella specie non erano state dimostrate dallo straniero, con conseguente rigetto della richiesta di visto e del successivo ricorso).