Con riferimento al rifiuto del visto di ingresso, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998 prevede una deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (articolo 4 ).
Tale deroga, tuttavia, non riguarda, come esplicitamente previsto dalla norma in esame, i provvedimenti emessi in materia di visto per lavoro (subordinato o autonomo), motivi familiari, cure mediche, studio universitario.
Ad ogni modo la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che tale deroga, qualora configurabile, deve essere intesa non già nel senso che l’Amministrazione possa agire arbitrariamente, negando il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo, ma nel senso che, nei casi in cui vi siano motivi ostativi al rilascio del visto, il diniego può non essere motivato (sempre che non si tratti di visto per lavoro, per motivi familiari, per cure mediche o per studio universitario).
Qualora, dunque, si ritenga di avere tutti i requisiti per il rilascio del visto, è possibile fare ricorso contro il rifiuto.
Il Giudice, infatti, a prescindere dalla carenza di motivazione, potrà verificare la legittimità del diniego, formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie.
L’Amministrazione non può esimersi dal fornire al Giudice spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.
Qualora l'Amministrazione rimanga inerte a fronte della richiesta del Giudice, questi può desumere che il rifiuto del visto sia in realtà infondato ed accogliere il ricorso.