Il respingimento alla frontiera è l'atto conclusivo di una fase della procedura relativa all’ingresso dello straniero nello spazio Schengen ed è disciplinato, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 416/1989, convertito nella legge 28.2.1990 n. 39, da apposita procedura la cui osservanza è essenziale ai fini della legittimità dell’ingresso stesso.
Il respingimento alla frontiera è previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs 286/1998.
In base a tale norma le Autorità di polizia dello Stato di destinazione dello straniero, anche in presenza dei regolare visto di ingresso, possono comunque respingere l’interessato in mancanza anche di uno solo dei presupposti previsti per l’ingresso stesso, tra cui, ad esempio, la mancanza del possesso della documentazione idonea a giustificare lo scopo del viaggio, le condizioni di soggiorno e il possesso di mezzi finanziari adeguati con riferimento alla natura e alla durata del soggiorno stesso, oltre alla mancanza di segnalazioni ai fini della non ammissione e alla mancanza di pericolosità (articolo 5 dell'Accordo Schengen).