Le norme
Determinate categorie di veicoli sono esentati dal pagamento del bollo auto.
È opportuno fare una distinzione tra i veicoli che abbiano almeno trenta anni ed i veicoli che abbiano tra i venti ed i trenta anni.
I veicoli con almeno trenta anni (articolo 63, comma 1, della Legge 342/2000)
I veicoli costruiti da almeno trent’anni sono esenti dalla tassa automobilistica senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
I trenta anni si calcolano dalla data di immatricolazione risultante dal libretto di circolazione.
Se, tuttavia, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”, quali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
I veicoli tra i venti ed i trenta anni (articolo 63, comma 2, della Legge 342/2000)
I veicoli che siano stati costruiti da almeno venti anni, ma che non abbiano raggiunto i trenta anni, sono esenti dalla tassa automobilistica se rientrano nella categoria dei veicoli di “interesse storico e collezionistico”.
Ai sensi dell’art. 63 comma 2 della Legge 342/2000, si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
I veicoli sopra indicati sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente (articolo 63, comma 3, della Legge 342/2000).
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
L'accertamento dell' "interesse storico e collezionistico”
Sul punto sono state sollevate diverse problematiche da parte dei contribuenti che hanno ricevuto richieste di pagamento della tassa automobilistica per un veicolo ultraventennale ma non iscritto nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Ci si chiede, in particolare, se la qualificazione di un veicolo come “di interesse storico e collezionistico” sia subordinata o meno all’iscrizione nei detti Registri.
La questione nasce in quanto l’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada prevede che: “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.
In base a tale disposizione le Regioni ritengono che l’iscrizione nei Registri su elencati sia un requisito per il riconoscimento dell’ “interesse storico e collezionistico” di un veicolo.
Invero la norma in questione si presta a ben altra interpretazione.
Ad avviso della scrivente, l’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada stabilisce soltanto una presunzione in merito alla sussistenza dell’interesse storico e collezionistico per i veicoli che siano iscritti nei detti Registri.
Ciò in quanto l’iscrizione in tali Registri presuppone a sua volta l’effettuazione di verifiche e controlli circa lo stato e le condizioni del veicolo di cui si richiede l’iscrizione, a seguito della quale viene rilasciato un certificato di rilevanza storica e collezionistica.
Per tale ragione la norma citata prevede che i veicoli che abbiano ottenuto il detto certificato e la conseguente iscrizione nei Registri, siano automaticamente considerati di “interesse storico e collezionistico” (stabilendo dunque una presunzione), ma non esclude che i veicoli non iscritti in tali Registri possano comunque essere riconosciuti tali se riescono a dimostrare in altro modo di possedere i requisiti di legge.
Ed i requisiti che la legge prevede per il riconoscimento dell’interesse storico e collezionistico, ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica, sono quelli indicati nell’articolo 63, comma 2, della Legge 342/2000, sopra riportati, tra i quali, si precisa, non figura l' "iscrizione" nei Registri.
Ciò trova conferma nella delibera dell'ASI del 23 gennaio 2002 in cui si afferma che "L’attestato d’iscrizione <....> non sarebbe necessario ai fini dell’art. 63 legge 342/2000" e che "Per i veicoli (auto-moto-utilitari) dai 20 ai 30 anni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento tecnico nazionale (accertati dal CT di Club), <.....> sarà rilasciato gratuitamente l’attestato d’iscrizione, che in questo caso (art. 63 Legge 342/2000 commi 2 e 3), costituisce prova del diritto all’esenzione dalle tasse automobilistiche, anche se, ribadiamo, tale attestato non è necessario".
Analogamente il Presidente dell'ASI ha dichiarato che "Tale attestato svolge una funzione per ciò che concerne l’art. 63 Legge in oggetto, “ad probationem” e non costitutiva di un diritto".
Ad ultimo va citata la recentissima Delibera dell’ASI riguardante la “Determinazione dei veicoli di particolare interesse storico collezionistico per l’anno 2010”, ove si afferma espressamente che “sono di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31.12.1990, in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale” e che l’ l’attestato di datazione e storicità ha valore solo ad probationem.
È chiaro, quindi, che l'attestato di iscrizione funga soltanto da “prova” dell’interesse storico e collezionistico, ma non sia costitutivo di tale qualificazione.
Resta da fare una precisazione con riferimento all'articolo 63, comma 3, della Legge 342/2000, che richiede l’individuazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI, con propria determinazione.
Per quanto sopra detto, può ritenersi che tale “determinazione” sia un atto di carattere generale che individua solamente i modelli dei veicoli che possono accedere al beneficio dell’esenzione, in base ad una valutazione delle caratteristiche tecniche di quel tipo di veicolo.
Sul punto, tuttavia, l’A.S.I. ha affermato di non poter indicare in via generale se un modello sia o meno di interesse storico e collezionistico, almeno per ciò che concerne l'articolo 63, comma 2, lettera c) della Legge 342/2000, dato che ciò dipende dalla preventiva verifica delle caratteristiche possedute in concreto da un veicolo specifico.
Allo stesso tempo, tuttavia, per evitare disparità di trattamento tra i cittadini in dipendenza dall'iscrizione o meno nei Registri, il Presidente dell'A.S.I. ha dichiarato che "tutti i cittadini possono possedere un veicolo di particolare interesse storico, però a fronte di precise condizioni minime, riconducibili all’autenticità e all’originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono" e precisamente che si tratti di di veicoli costruiti da oltre 20 anni e dotati di:
- Carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;
- Motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- Interni/selleria decorosi.
Conseguentemente, "il cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto" (dichiarazione del Presidente dell'A.S.I.).
In conclusione, tenuto conto dei criteri indicati dall'A.S.I., ai fini dei benefici fiscali, è sufficiente verificare che il proprio veicolo:
- sia stato costruito da oltre venti anni;
- abbia una carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;
- abbia un motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- abbia interni/selleria decorosi.
Si segnala inoltre la recentissima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 29 novembre 2011, la quale afferma che non è necessaria l'iscrizione nei Registri FMI ai fini dell'esenzione dal bollo.
Si precisa tuttavia che l'Agenzia delle Entrate è competente per le tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione (per le altre è competente la Regione).