Ordine di trattenimento: i presupposti
Lo straniero può essere trattenuto presso un centro di permanenza temporanea e assistenza in base ad un ordine del Questore quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, perché:
- occorre procedere al soccorso dello straniero
- occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità
- occorre procedere all'acquisizione di documenti per il viaggio
- per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo
La convalida
L'ordine del Questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea, coma anche quello di proroga del trattenimento, devono essere convalidati entro novantasei ore dal giudice di pace territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (articolo 14, comma 3: "Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento"; comma 4: "<....> Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive<...>".
Se non è rispettato il termine per la decisione, il provvedimento cessa di avere ogni effetto.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
Lo straniero è tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza.
Il giudice dovrà verificare che il detto ordine sia stato adottato nel rispetto dei presupposti di legge, ed in particolare che vi sia stato un precedente provvedimento di espulsione o respingimento e che questo sia efficace.
Non potrà invece sindacare la legittimità ed i requisiti formali del provvedimento di espulsione o respingimento, per i quali lo straniero deve fare ricorso dinanzi ad altro giudice, ossia il T.A.R. del Lazio o il Giudice di pace (Cassazione, sentenza dell'8 ottobre 2010, n. 20895).
Durata della permanenza
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni.
Il giudice, tuttavia, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà.
Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni.
Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni.
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni.
Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
Durante la permanenza è assicurata allo straniero la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.