La domanda di esdebitazione, per la cancellazione dei debiti del fallito, deve essere presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento.
L'anno in questione decorre dalla notificazione del decreto di chiusura.
Tuttavia, nel caso in cui tale notificazione venga omessa, come deve calcolarsi il suddetto termine?
Sul punto, l'articolo 119, comma 1, della Legge fallimentare prevede che il decreto di chiusura del fallimento debba essere pubblicato nelle forme previste dall'articolo 17 della medesima legge.
Conseguentemente, l'omessa notificazione del decreto al debitore fallito, a norma dell'articolo 17 citato, determinerebbe la perdurante possibilità di presentare domanda di esdebitazione e, quindi, l'inesigibilità dei crediti residui.
Va aggiunto, tuttavia, che nel caso di mancata comunicazione ovvero notificazione del decreto di chiusura nel fallimento, per giurisprudenza costante della Cassazione, debba applicarsi l'articolo 327 del Codice di procedura civile, alla luce del quale, indipendentemente dalla notificazione del provvedimento di chiusura del giudizio, lo stesso deve essere ritenuto definitivo decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione (Cassazione, sentenza n. 20292/2015), disposizione per altro espressamente ripresa in sede fallimentare dall'articolo 26 della Legge fallimentare, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 169/2007 (Tribunale di Milano, sentenza n. 539/2018).