In materia di sostanze stupefacenti, il consumo di gruppo non è penalmente rilevante ma integra solo un illecito di natura amministrativa, sanzionato dall'articolo 75 del D.P.R. n. 309/1990 (Cassazione, sezioni Unite, sentenza del 10 giugno 2013, n. 25401).
Pertanto, non costituiscono reato l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando è certa sin dall'inizio l’identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi la droga al proprio consumo.
In particolare, secondo la Cassazione, il reato va escluso quando ricorrono le seguenti circostanze:
- l'acquirente sia uno degli assuntori;
- l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
- sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto.
Ciò in quanto - afferma la Cassazione - vi è "omogeneità teleologica" della condotta dell’acquirente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo; tale omogeneità permette di qualificare la fattispecie come "codetenzione" ed impedisce che il primo (l'acquirente) si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotare la sua condotta quale cessione.