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Società di persone: responsabilità del socio - possibilità di impugnare l'accertamento

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Il socio di società di persone è responsabile per i debiti fiscali della società, salva la possibilità di impugnare l'avviso di accertamento

La Commissione tributaria regionale di Roma, in linea con la costante giurisprudenza della Cassazione (Cassazione, sentenze n.6230/2013; n. 20447/2011; n. 8649/2010), ha ritenuto che il socio di una società in nome collettivo, che cede la propria quota, risponde, sia pure sussidiariamente, nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali, e perciò anche delle obbligazioni tributarie, sorte sino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione stessa (Commissione tributaria regionale di Roma, sentenza del 25 gennaio 2016, n. 345).

Tale principio si ricava dall'articolo 2990 del Codice civile, applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù dell'articolo 2315 del Codice civile, che rinvia alle disposizioni sulla società in nome collettivo.

Analogamente la Cassazione, con sentenza del 6 settembre 2006, n. 19188, ha stabilito che il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (ai sensi degli articoli 2290, 2291, 2269 del Codice civile), sicché la sua responsabilità è diretta e sussidiaria (articolo 2304 del Codice civile).

Ne consegue che, essendo il debito del socio il medesimo della società, l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare al socio l'avviso di accertamento o di rettifica, in quanto l'accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio - così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci - e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza dell'articolo 46 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, potendo il contribuente contestare, con l'impugnazione di questo atto, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa (fattispecie in materia di riscossione dell'IVA).

Conseguente a tale principio è quello, anch'esso costante, per il quale l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, un avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società insorta anteriormente al suo recesso, della quale egli risponde solidalmente ed illimitatamente ai sensi degli articoli 2990 e 2991 del Codice civile, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, poiché il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare (Cassazione, sentenza del 22 dicembre 2014, n. 27189; sentenza del 5 dicembre 2014, n. 25765; sentenza del 1.10.2014, n. 20704).

A maggior ragione, il socio receduto può (e, nel suo stesso interesse, deve) impugnare l'atto impositivo verso la società e, atteso il criterio di imputazione "per trasparenza" di crediti e debiti societari nelle società di persone, verso lui stesso, ove tale atto gli sia stato notificato.  

 

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