La norma
Il 13 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2017, n. 22, concernente le garanzie per l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle Commissioni tributarie in favore del contribuente.
Il Decreto ministeriale dà attuazione al Decreto Legislativo n. 156/2015, che aveva riscritto l'articolo 69 del Decreto Legislativo n. 546/92, in base al quale le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle relative alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive.
Questo significa che il contribuente, ottenuta una sentenza favorevole, anche se non ancora passata in giudicato, ha diritto a chiedere immediatamente:
- il pagamento delle somme previste in sentenza (ad esempio, il rimborso dell'imposta ingiustamente pagata o le spese di lite);
- in materia di operazioni catastali, l'immediata revisione degli atti catastali.
Tali disposizioni valgono per le sentenze depositate a partire dal 1 giugno 2016.
Va precisato tuttavia che per le somme superiori a 10.000 euro (diverse dalle spese di lite) il giudice può stabilire che il contribuente, ove intenda chiedere l'immediato pagamento, debba prestare idonea garanzia.
Le spese per la garanzia, in tal caso, sono anticipate dal contribuente stesso e verranno poi messe a carico del soccombente all'esito definitivo del giudizio.
Esecuzione della sentenza
L'Amministrazione dovrà quindi procedere al pagamento o alla revisione degli atti catastali entro 90 giorni dalla notifica della sentenza o dalla prestazione della garanzia laddove prevista.
Quanto alle modalità per fare eseguire coattivamente le sentenze di condanna in materia tributaria, il nuovo articolo 70 del Decreto Legislativo n. 546/92 non prevede più alcun riferimento al Codice di procedura civile, per cui oggi l'unico strumento per l'esecuzione coattiva delle sentenze tributarie a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione è il giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza si promuove con ricorso al Presidente della Commissione tributaria.
Prima di presentare il ricorso per l'ottemperanza, è necessario notificare la sentenza all'Amministrazione e attendere 90 giorni (se si tratta di sentenza non ancora passata in giudicato) o altrimenti (se si tratta di sentenza passata in giudicato) notificare la sentenza e contestualmente un atto di messa in mora a mezzo dell'ufficiale giudiziario e attendere 30 giorni.
In ogni caso non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva ma solamente una copia autentica della sentenza.
Le norme su indicate si applicano anche nei confronti dell'Agente della riscossione.