La segnalazione nel S.I.S. non esclude di per sè il rilascio del visto di ingresso se lo straniero è "coniuge" o "familiare" di un cittadino di uno Stato membro.
In proposito la Corte di Giustizia Europea nella sentenza 31 gennaio 2006, causa C-503/03, ha affermato che il diritto comunitario della libera circolazione delle persone deve essere tutelato anche con riferimento al coniuge ed ai familiari di "cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità…" (articolo 1 della direttiva n. 64/221).
Pertanto, l'iscrizione nel S.I.S. di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro va intesa come un mero indizio "dell'esistenza di un motivo che giustifichi il diniego dell'ingresso nello spazio Schengen" (TAR del Lazio, sentenza n. 552/2008).
Tale diniego dovrà allora essere corroborato da informazioni che consentano allo Stato membro che consulta il S.I.S. di constatare, prima di rifiutare l'ingresso nello Spazio Schengen, "che la presenza dell'interessato nel detto Spazio costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività".
In tale contesto, l'articolo 94, lett. i), della C.A.A.S. (Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen) prevede espressamente l'indicazione del motivo della segnalazione.