La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).
La Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, favorendo l'accesso al credito per la clientela "meritevole". Per questo motivo, una eventuale segnalazione alla Centrale Rischi può comportare serie difficoltà per l'accesso ad un nuovo credito.
Pertanto, in caso di erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia, il soggetto erroneamente segnalato ha diritto al risarcimento del danno.
La Cassazione ha evidenziato che l’attività di segnalazione rientra sia nell’ambito dell'articolo 2050 del Codice civile, dovendosi qualificare come pericolosa l'attività di trasmissione dei dati alla Centrale Rischi, sia nell’ambito dell'articolo 1218 del Codice civile. In entrambi i casi l'esercente deve dimostrare – per andare esente da responsabilità - di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Riguardo poi la prova del danno subito, la Cassazione precisa che in tema di illecita segnalazione alla Centrale Rischi il pregiudizio si indentifica sempre in un danno conseguenza, cioè in un accadimento connesso alla lesione di una situazione protetta e non può essere configurato quale danno in re ipsa (Cassazione, sentenza n. 7494/2018, Cassazione, sentenza n. 31537/ 2018; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 22 luglio 2015, n. 15350).
Ciò significa che il danno richiesto (ad esempio il discredito, il danno all’immagine, etc.) va sempre allegato e provato, sia nell’an che nel quantum.
Va anche dimostrato il nesso di causalità tra la condotta della banca ed il pregiudizio subito (Cassazione, ordinanza dell’8 ottobre 2019, n. 25037).