Il rilascio del visto d’ingresso nel territorio nazionale è un provvedimento amministrativo di competenza del Ministero degli affari esteri, cioè un organo centrale dello Stato, che a ciò provvede per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari all’ estero (Ambasciate e Consolati).
Il detto visto d’ ingresso, una volta rilasciato, ha effetti sull’ intero territorio nazionale.
Conseguentemente, trattandosi di un provvedimento emesso da un organo centrale dello Stato avente efficacia in tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale a definire la controversia fra le parti in causa è del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma.
Ciò ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui:
" 1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
2. Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.
3. Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente".
Ne deriva che un eventuale ricorso ad un T.A.R. diverso da quello del Lazio determinerà una dichiarazione di incompetenza territoriale, con conseguente condanna alle spese nei confronti del ricorrente.