L'articolo 256 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, prevede il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.
Al riguardo, la Cassazione ha affrontato la questione se possa essere ritenuto responsabile per tale reato il proprietario di un terreno per il solo fatto di non aver adottato misure idonee per impedire a terzi di scaricare i rifiuti sul suo terreno e di non aver quindi rimosso i rifiuti dal terreno stesso.
La risposta della Cassazione è negativa.
Ciò in quanto il reato in questione può essere commesso soltanto in forma "commissiva". In altre parole, è necessario, ai fini della sussistenza della responsabilità penale, che il proprietario del terreno dia un contributo materiale o morale nell'illecita gestione di rifiuti, compiendo atti di gestione o movimentazione degli stessi.
E infatti, evidenzia la Cassazione, non sussiste in capo al proprietario lo specifico obbligo giuridico di impedire che altri compiano l'illecita gestione dei rifiuti. Pertanto, considerato che nel nostro sistema penale una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui all'articolo 40, comma 2 del Codice penale (ossia l'obbligo giuridico di impedire l'evento), è chiaro che la mera inerzia del proprietario che non ha impedito l'abbandono dei rifiuti nell'area di sua proprietà non è penalmente rilevante.
In tal senso si possono richiamare diverse pronunce: Cassazione, sentenza del 1 ottobre 2014, n. 40528; Cassazione, sentenza del 12 novembre 2013; Cassazione, sentenza del 26 giugno 2013; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 5 ottobre 1994 (la quale pure ribadisce che la mera consapevolezza in capo al proprietario del fondo non basta a determinarne la penale responsabilità in assenza di un contributo attivo nella realizzazione e gestione della discarica).