L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'articolo 1668, primo comma, del Codice civile, pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale.
Pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed e perciò rivalutabile in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta (Cassazione, sentenza del 4 agosto 1988, n. 4839).