La domanda dell'appaltatore, diretta alla quantificazione ed al pagamento del corrispettivo dovuto dal committente, a norma dell'articolo 1657 del Codice civile, investe un'obbigazione avente ad oggetto originariamente la prestazione di una somma di denaro, determinabile dal giudice, e, quindi, un debito di valuta.
Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non può comportare l'adeguamento automatico di detto credito dell'appaltatore, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello (come nel caso dei debiti di valore), ma può solo implicare il riconoscimento di un maggior danno, ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice civile, a condizione che il creditore stesso ne abbia fatto espressa domanda, e che tale domanda, in quanto autonoma rispetto a quella rivolta all'adempimento, sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado (Cassazione, sentenza del 28 luglio 1983, n. 5208).