La Cassazione ha affrontato l'ennesimo caso di responsabilità medica, in cui il paziente è incorso in una peritonite all’esito di intervento chirurgico di polipectomia endoscopica all’interno di una struttura sanitaria universitaria.
La Cassazione (Sezioni Unite sentenza n.577 del 11/01/2008 ) ha ribadito che è a carico del medico l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile.
Ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile, nei problemi di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista è limitata ai soli casi di colpa grave e dolo.
Ciò tuttavia non esonera il medico dalla necessità di provare la propria diligenza.
L’art. 2236 c.c., infatti, non ha alcuna rilevanza ai fini della ripartizione dell’onere probatorio. Incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione.
La norma introduce solamente una regola di valutazione della condotta diligente del debitore, senza alcuna distinzione, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, tra interventi facili e difficili, in quanto “l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione”.
Quando il risultato è “ anomalo” o “anormale” rispetto al convenuto esito dell’intervento o della cura, il medico e la struttura sanitaria sono tenuti a dare la prova che esso dipenda da fatto ad essi non imputabile.
Se tale prova manca, il medico e la struttura sanitaria rimangono responsabili, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.