La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 11 gennaio 2008, n. 577, afferma un principio di diritto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica.
La Suprema Corte fa rientrare la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, ritenendo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cassazione, sentenza n. 1698/2006; n. 9085/2006; n. 10297/2004; Cassazione, n. 3492/2002; n. 11001/2003; n. 11316/2003).
L'obbligazione della struttura sanitaria comprende anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.
In virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione consistente, oltre che nella prestazione principale medica, anche in una serie di obblighi di protezione ed accessori.
A tale obbligazione, di natura contrattuale, si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento contrattuale fissate dall'articolo 1218 del Codice civile.
Anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente rientrerebbe nell'ambito della responsabilità contrattuale, derivante non da un contratto bensì da un "contatto sociale" (Cassazione, sentenza del 22 dicembre 1999, n. 589; Cassazione, sentenza del 29.9.2004, n. 19564; Cassazione, sentenza del 21.6.2004, n. 11488; Cassazione, sentenza n. 9085 del 2006).
Anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui il creditore che voglia far valere l'inadempimento della struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.