La Cassazione ha ribadito la responsabilità della Scuola (e per essa del Ministero della pubblica istruzione) per le lesioni che l'alunno provochi a se stesso (Cassazione, 18 giugno 2013, n. 22752).
La responsabilità della Scuola ha natura contrattuale, in ragione dell'accoglimento della domanda di iscrizione e dell'ammissione dell'allievo nell'istituto.
Tale contratto comporta l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità degli aluni per tutto il tempo in cui questi fruisca della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cassazione, sentenza del 15 febbraio 2011, n. 3680).
La Scuola è quindi tenuta a predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare ogni tipo di danno che possa derivare agli alunni, sia all'interno dell'edificio sia nelle pertinenze dello stesso, di cui abbia a qualunque titolo la custodia (Cassazione, sentenza del 6 novembre 2012, n. 19160).
Per tali ragioni, la Scuola sarà responsabile anche se il danno si è verificato, ad esempio, nel piazzale antistante l'edificio scolastico e prima dell'orario di inizio delle lezioni, qualora risulti che il piazzale sia comunque in custodia alla stessa Scuola e gli alunni siano stati ammessi ad accedervi attraverso l'apertura dei cancelli (Cassazione, 18 giugno 2013, n. 22752).
L'onere di dimostrare l'adozione delle misure di sicurezza incombe sulla Scuola stessa, mentre i genitori dell'allievo che agiscano in giudizio per il risarcimento dei danni dovranno dimostrare solamente che il danno si è verificato nel corso del rapporto, nei termini anzidetti.