In materia di reati tributari, con particolare riferimento ai reati di dichiarazione infedele od omessa di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 74/ 2000, il "patteggiamento" ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, può essere richiesto solamente a fronte del pagamento integrale del debito tributario, anche mediante ravvedimento operoso.
Questa regola è stabilita espressamente dall'articolo 13-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000, che al comma 2 prevede "Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 …" (ossia il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, anche tramite le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie).
Pertanto, laddove il giudice ammetta ugualmente il rito del patteggiamento, nonostante l'omesso pagamento del debito tributario, la pena sarà illegale, per violazione dell'articolo 13 bis, comma 2, citato.
La questione si è posta in quanto il pagamento del debito tributario rappresenta da un lato una causa di non punibilità (articolo 13) e dall'altro una circostanza attenuante nonché condizione per l'accesso al patteggiamento (articolo 13 bis).
Sembrerebbe dunque esserci un conflitto (apparente) tra le due norme.
In verità, come chiarito dalla Cassazione, sentenza del 2 ottobre 2019, n. 47287, il pagamento del debito tributario è previsto come causa di non punibilità solamente alle seguenti condizioni:
- per i delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, il pagamento deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;
- per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 (infedele od omessa dichiarazione), la non punibilità sussiste solo se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e a condizione che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Dall'insieme delle norme sopra citate, si ricava che:
- per i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, se il pagamento avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il reato non è punibile e il giudice dovrà pronunciare una sentenza di assoluzione (articolo 13, comma 1);
- per i delitti di cui agli articoli 4 e 5, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, il reato non è punibile e il giudice dovrà pronunciare una sentenza di assoluzione (articolo 13, comma 2);
- per i delitti di cui agli articoli 4 e 5, se il pagamento avviene oltre i limiti temporali sopra detti (per cui non può aversi la non punibilità), ma comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, potrà essere chiesto il patteggiamento, beneficiando anche della speciale attenuante prevista dall'articolo 13 bis (articolo 13 bis).