Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, crea un vincolo di indisponibilità dei beni, oggetto del fondo stesso, che li rende non pignorabili da parte di terzi creditori.
Tuttavia, affinchè si realizzi l'inopponibilità ai terzi, è necessario che la costituzione del fondo venga pubblicizzata nelle forme di legge.
In particolare è richiesto un duplice onere di pubblicazione:
- la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2647 Codice civile;
- l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'articolo 162, comma 4, del Codice civile ("Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma"). Al riguardo, infatti, il fondo patrimoniale ha sempre natura di "convenzione matrimoniale" in quanto, per la valida costituzione, è necessario il consenso dell'altro coniuge, a prescindere dal regime scelto dai coniugi (comunione o separazione dei beni) o dalla natura dei beni conferiti al fondo (personali o meno).
Se non viene effettuata l'annotazione sull'atto di matrimonio, il fondo non sarà opponibile ai terzi e gli eventuali creditori potranno pignorare validamente i beni oggetto del fondo o iscrivere ipoteca su di essi (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21658/09).
La Cassazione ha precisato che, anche qualora il fondo sia stato trascritto nei registri immobiliari, la successiva annotazione nei registri dello stato civile (dopo l'iscrizione ipotecaria o il pignoramento) non può retroagire a data anteriore, perché una tale retroattività si risolverebbe in danno dei terzi titolari di diritti in base ad atti precedentemente trascritti, in violazione dei principi basilari della pubblicità dichiarativa (Cassazione, sentenza n. 933/12; Cassazione, sentenza n. 24332/08).
Inoltre, afferma la Corte, le dette forme di pubblicità obbediscono a funzioni diverse e, quindi sono entrambe necessarie, insostituibili e non intercambiabili: in particolare, mentre l'annotazione è rilevante ai fini dell'opponibilità ai terzi, la trascrizione svolge una funzione di pubblicità-notizia.
Con la conseguenza che, in assenza di annotazione, la conoscenza che il terzo abbia dell'esistenza del fondo in virtù della consultazione dei registri immobiliari è insufficiente ai fini dell'opponibilità.