Le notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze indirizzate all'Agenzia delle Entrate possono essere effettuate validamente alla struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha emanato l'atto richiesto.
La menzionata competenza delle strutture periferiche dell'Agenzia delle Entrate a ricevere le notificazioni degli atti processuali non è ostacolata dal disposto dell'articolo 11 del RD n. 1611 del 1933, secondo cui le notifiche alle Amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l'Avvocatura dello Stato.
Ciò in quanto l'Agenzia delle Entrate non è organo dello Stato, ma ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico.
Solo nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato si sia già costituita in nome e per conto dell'Agenzia, le notificazioni vanno effettuate presso le competenti strutture territoriali del medesimo Organo legale.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che "La notifica della sentenza è utilmente eseguita, pertanto, al competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato soltanto se la parte fu da essa rappresentata in giudizio; in caso diverso, non può che eseguirsi… nella sede dichiarata, che è quella dell'ufficio avente la qualità di parte nel giudizio di merito e che all'epoca dei fatti avrebbe potuto non avvalersi affatto della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato" (Cassazione, sentenza del 19 giugno 2007, n. 18227).
In tal senso ha disposto l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/E del 28 maggio 2010.