La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 80/45/2012, ha ribadito che l'agente della riscossione non può notificare la cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Questo potere, infatti, gli è stato tolto dal legislatore con le modifiche apportate all'articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, come modificato dai Decreti Legislativi n. 46/1999 e n. 193/2001 che hanno volutamente escluso la possibilità della notifica diretta da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato.
La Commissione tributaria ha spiegato che la proposizione del ricorso non può sanare questo tipo di vizio, contrariamente a quanto sostenuto da chi ritiene (ai sensi dell'articolo 156 del Codice di procedura civile) che nonostante la notifica non sia fatta nelle forme di legge lo scopo dell'atto sarebbe comunque raggiunto.
Questo tipo di sanatoria, infatti, può essere applicata solo agli atti con natura processuale, e tale non è la cartella esattoriale (che è un atto sostanziale).
Pertanto, se tale vizio è riferito ad un atto con natura sostanziale, come la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento (in quanto espressivi della pretesa fiscale e, quindi, atti impositivi di natura sostanziale), l'ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica del ricorso.