Hanno diritto al risarcimento dei danni i genitori del bambino nato con una malformazione, qualora quest'ultima non sia stata diagnosticata tempestivamente dalla struttura sanitaria.
La mancata diagnosi tempestiva non solo lede il diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa (si precisa in proposito che la gestante ha diritto di abortire qualora sia riscontrata una malformazione nel nascituro), ma è anche causa di un danno morale o comunque non patrimoniale a carico di entrambi i genitori.
La nascita indesiderata, infatti, determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovavano esposti a dover misurare la propria vita quotidiana con le prevalenti esigenze del nascituro, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 13 del 5 gennaio 2010 e prima ancora con la sentenza a Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008, che aveva riconosciuto la lesione del diritto inviolabile della gestante che non sia stata posta in condizione, per errore diagnostico, di decidere se interrompere la gravidanza, con conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni.
Riguardo la quantificazione del danno non patrimoniale la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la liquidazione in via equitativa della somma di euro 200.000,00 in favore di ciascuno dei coniugi.