I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato civile del Comune di residenza anagrafica.
A tal fine lo straniero deve presentare all'Ufficiale di stato civile:
- documento d'identità valido sul piano internazionale (ad esempio il passaporto);
- certificato di nascita rilasciato dal proprio Paese d'origine, tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata italiana del Paese di provenienza;
- nulla osta del Paese di provenienza da cui risulti che non ci sono impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese d'origine e che di conseguenza la persona è libera di sposarsi.
Il nulla osta
Il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero residente in Italia è il nulla osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
Tale obbligo discende dall'articolo 116 del Codice civile (“Il matrimonio dello Straniero nello Stato”) secondo cui lo straniero che ha il domicilio o la residenza nello Stato deve fare le pubblicazioni secondo le disposizioni del Codice stesso.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.
Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano.
Il nulla osta può essere rilasciato alternativamente:
- dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente.
- dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.
Se manca il nulla osta, l'Ufficiale di stato civile rifiuterà le pubblicazioni.
Cosa fare se il nulla osta viene rifiutato?
In tal caso è possibile ricorrere al giudice italiano affinchè accerti che non vi sono impedimenti al matrimonio.
Se il ricorso viene accolto, il giudice ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni anche in mancanza del nulla osta richiesto.
In proposito il Tribunale civile di Piacenza ha affermato che se il nulla osta al matrimonio dello straniero in Italia non viene rilasciato per "motivi religiosi" l'Ufficiale di stato civile deve comunque procedere alle pubblicazioni senza attendere il provvedimento del giudice purchè gli interessati dimostrino la mancanza di impedimenti mediante altra documentazione (decreto del 5 maggio 2011).
Già in passato la giurisprudenza aveva ammesso la possibilità di procedere alle pubblicazioni in assenza del nulla osta nei seguenti casi:
- quando il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato e costituisca perciò un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio (Tribunale di Camerino, decreto del 12 aprile 1990);
- quando la norma del Paese d'origine sia chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e costituzionale in quanto diretta ad impedire il matrimonio per soli motivi religiosi (Tribunale di Verona, decreto del 6 marzo 1987).
Ad esempio ciò è avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Piacenza, ove il nulla osta era stato rifiutato dallo Stato dell'Algeria in quanto il richiedente non aderiva alla fede musulmana.
Tale motivazione, tuttavia, è in contrasto con i principi generali dell'ordinamento interno italiano e dell'ordinamento internazionale, in quanto preclude un diritto fondamentale della persona, ossia quello di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto.
Conseguentemente il Tribunale ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile di Piacenza e ordinato allo stesso di procedere alle pubblicazioni.
In ogni caso è comunque necessario dimostrare l'assenza di impedimenti attraverso altra documentazione (Tribunale di Roma, decreto del 2 gennaio 1979).