L'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 546/92, ha introdotto nel rito tributario l’istituto della sospensione cautelare.
In particolare la norma prevede che: "Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli
un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato ...".
Il provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 546/92, può essere parziale e può imporre al ricorrente la prestazione - entro il termine stabilito dal giudice - di una idonea garanzia sotto forma di cauzione o, più spesso, di una fideiussione bancaria o assicurativa (Commissione Tributaria di Gorizia, ordinanza del 23 luglio 2009, n. 62).
In tale ipotesi, laddove venga definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, il ricorrente avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per la fideiussione, in base all'articolo 8, comma 4, dello Statuto del contribuente ("L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi").
Va ricordato che l'istanza di sospensione non può riguardare tutti gli atti impugnabili elencati dall'articolo 19 del Decreto legislativo n. 546/1992 , ma deve riguardare solo gli atti che impongono pagamenti di tributi.
Bisogna quindi precisare quali sono gli atti sospendibili e quelli non sospendibili.
Gli atti sospendibili
Sono sospendibili i seguenti atti:
- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione dell'imposta;
- provvedimenti di diniego di esenzione;
- provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- ruoli;
- cartelle di pagamento;
- avvisi di mora.
Gli atti non sospendibili
La sospensione non è ammessa con riferimento ai seguenti atti:
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni, conseguenti a violazioni di norme tributarie, in quanto le stesse non possono venire riscosse in pendenza di giudizio di primo grado, ai sensi dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 546/92. In tal senso si è pronunciata anche la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, la quale ha affermato: "nel caso di controversia riguardante la legittimità di un avviso di irrogazione di sanzioni non può configurarsi l'evenienza di un danno grave ed irreparabile, in quanto la vigente normativa tributaria prevede l'iscrizione a ruolo delle sanzioni soltanto dopo una sentenza non più impugnabile o impugnabile solo con ricorso per cassazione";
- atti negativi (ad esempio: il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi o il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di definizione agevolata di rapporti tributari);
- misure cautelari attuate, in forza dell'articolo 26 della Legge n.4/1929, in favore dell'Amministrazione finanziaria;
- sentenza di primo grado (come pure quella di appello) non è sospendibile; pertanto non è applicabile l'inibitoria processuale prevista dalle regole di procedura civile. La stessa Corte Costituzionale ha ribadito che nell'ambito del contenzioso tributario costituisce oggetto della sospensione cautelare l'efficacia del provvedimento impositivo di cui all'impugnazione e non quella della sentenza del giudice di prime cure che ha rigettato il ricorso del contribuente.