Nel procedimento finalizzato alla dichiarazione di adottabilità del minore, deve essere garantita l'assistenza legale del minore stesso.
Quest'ultimo, infatti, è parte del procedimento a tutti gli effetti e, pertanto, devono applicarsi le regole generali sulla rappresentanza in giudizio, non essendoci disposizioni contrarie in tal senso.
Il minore, quindi, sarà rappresentato in giudizio dal genitore esercente la potestà o dal tutore, oppure, in caso di conflitto di interessi, da un curatore speciale.
Questi soggetti provvederanno alla nomina di un difensore per assicurare la rappresentanza tecnica in giudizio. In mancanza, il difensore sarà nominato dal Presidente del Tribunale.
Ad ogni modo, la tardiva costituzione del difensore del minore o la sua mancata assistenza ad uno o più atti del processo non comporta automaticamente la nullità degli atti compiuti, a meno che non venga dimostrato un concreto pregiudizio per il minore derivante dalla tardiva costituzione o dalla mancata assistenza tecnica (Cassazione, sentenza del 19 luglio 2010, n. 16870).