L'istituto dell'affidamento temporaneo dei minori è disciplinato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 (“Diritto del minore ad una famiglia”).
Il presupposto dell'affidamento è che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad assicurargli il mantenimento, l'istruzione e l'educazione.
La temporaneità è, quindi, la caratteristica principale di questo istituto, a differenza dell'adozione.
La legge, tuttavia, non esplicita il concetto di temporaneità, non stabilendo l'entità di tempo cui bisogna far riferimento. Neppure è specificato il concetto di “privazione di un ambiente familiare idoneo”.
Tali concetti, pertanto, devono essere valutati caso per caso in considerazione delle circostanze concrete, quali, ad esempio, l'età del minore o le prospettive di risanamento della famiglia di origine.
Chi può chiedere l'affidamento?
L'articolo 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 contiene un elenco esemplificativo dei soggetti che possono chiedere l'affido familiare.
In particolare il minore può essere affidato:
- ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori;
- ad una persona singola;
- ad una comunità di tipo familiare.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Chi dispone l'affidamento?
Se vi è il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore, l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale.
Le modalità di assunzione del provvedimento di affidamento variano a seconda che vi sia o non un accordo con i genitori del bambino da affidare.
Il provvedimento di affidamento può essere adottato dopo che sia stato sentito il minore che ha compito i dodici anni o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Il provvedimento deve essere motivato (deve cioè esplicitare le ragioni che rendono necessario tale riferimento tenendo presente la situazione del ragazzo e della sua famiglia di origine, nonché le caratteristiche dell'affidatario prescelto); deve fare menzione dei consensi dei genitori che esercitano la potestà; deve indicare il presumibile periodo di durata; deve contenere prescrizioni sulle modalità di esercizio dell'affidamento e sui poteri conferiti al soggetto affidatario; deve contenere gli aspetti economici dell'affidamento; deve essere indicato il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento.
Successivamente, il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento di affidamento del servizio locale.
L'intervento del giudice tutelare è funzionale ad un controllo riguardo il rispetto della procedura nonchè la sussistenza dei presupposti per l'affido.
La cessazione dell'affidamento avviene per provvedimento del servizio che lo ha disposto, quando si verifica:
- il superamento della situazione di difficoltà della famiglia affidante;
- un pregiudizio del minore nella prosecuzione dell'affido;
- la revoca da parte dei genitori, o anche di uno solo di essi, del consenso;
- la rinuncia da parte degli affidatari.
Se manca il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore ed è comunque indispensabile, nell'interesse del minore, provvedere all'affidamento, la decisione spetta al Tribunale per i Minorenni.
Cosa comporta l'affidamento?
In forza del provvedimento di affidamento, sorge per la famiglia affidataria una serie di poteri e doveri.
Essa ha l'obbligo di accogliere presso di sè il bambino, instaurando un rapporto educativo personalizzato; di mantenere, istruire ed educare il ragazzo, anche tenendo conto delle indicazioni dei genitori quando per questi ultimi non sia stata pronunciata la decadenza o la limitazione della potestà.
Il genitore, quindi, continua a vigilare sull'andamento dell'affido e sulle modalità educative poste in essere dall'affidatario facendo valere i propri suggerimenti, le proprie valutazioni ed esigenze.
Quanto poi ai poteri, l'affidatario esercita i poteri connessi alla potestà genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.